Qualità dell'aria a Riccione: Provvedimenti antismog, limiti alla circolazione, misure emergenziali, uso di biomasse per il riscaldamento domestico.


Liberiamo l'aria 2024
 

Ripartono dal 1° ottobre 2024 e fino al 31 marzo 2025 le misure che riguarderanno tutti i comuni di pianura dell'Emilia-Romagna, per combattere l'inquinamento e migliorare la qualità dell'aria, a partire dalle limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti, alle regole di utilizzo per stufe e camini in pianura, al divieto di bruciare residui vegetali.


LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE

Nel periodo dal 01/10/2024 al 31/03/2025, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 8.30 – 18.30, divieto di circolazione stradale nell’area del centro abitato di Riccione a mare della ex SS16 per i veicoli alimentati a:

  • benzina PRE EURO e EURO 1, EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive;
  • diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
  • GPL/benzina e metano-benzina PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
  • ciclomotori e motocicli PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A.

 

Il divieto alla circolazione è sospeso nei giorni festivi di:

  • venerdì 01/11/2024;
  • lunedì 11/11/2024;
  • mercoledì 25/12/2024;
  • giovedì 26/12/2024;
  • mercoledì 01/01/2025.
 

DOMENICHE ECOLOGICHE

Nel periodo dal 01/10/2024 al 31/03/2025, nelle giornate di domenica (domeniche ecologiche) nella fascia oraria 8.30 – 18.30, divieto di circolazione stradale nell’area del centro abitato di Riccione a mare della ex SS16 per i veicoli alimentati a:

  • benzina PRE EURO e EURO 1, EURO 2 non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive;
  • diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5 non conformi al regolamento 715/2007*692/2008 (Euro 6 A o Euro 6 B);
  • GPL/benzina e metano-benzina PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
  • ciclomotori e motocicli PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A.

 

Il divieto alla circolazione è sospeso nei giorni festivi di:

  • domenica 08/12/2024.
 
 

LE AREE INTERESSATE E QUELLE ESCLUSE

L’Area del centro abitato del Comune di Riccione in cui si applica il divieto di circolazione è la zona urbana a mare della ex Strada Statale 16.

Sono escluse/i dalle limitazioni:

  • la ex Strada Statale 16;

I seguenti tratti della viabilità urbana a confine:

  • viale Torino dal confine con Misano Adriatico,
  • viale Felice Pullè e viale Gabriele d’Annunzio dal confine con Rimini,

I seguenti tratti di viabilità urbana al fine di consentire l'accesso ai parcheggi principali ed alla struttura ospedaliera:

  • viale Vercelli, viale Aosta, viale Luigi Angeloni, viale Portofino, viale Castrocaro, viale Vittorio Emanuele II, Luigi Einaudi, viale Ceccarini (tratto tra viale Vittorio Emanuele II e viale delle Magnolie), viale delle Magnolie, viale XIX Ottobre (tratto compreso tra viale Panoramica e viale Diaz), viale Panoramica (tratto tra viale XIX Ottobre e viale Santorre di Santarosa), viale Santorre di Santarosa (tratto tra viale Panoramica e via Adriatica), viale Giovanni da Verazzano, viale Milano, viale Frosinone, viale Formia, viale Cervi (tratto compreso tra viale Frosinone e viale Formia), viale Ruffini (tratto compreso tra viale Cervi e p.zza Unità), viale Lazio (tratto compreso tra viale Formia e l’accesso al parcheggio della biblioteca), viale Bonderno, viale Cortemaggiore (tratto tra viale Bonderno e viale Lungorio), viale Lungorio, viale dei Mille (tratto compreso tra viale Lungorio e viale Parini), viale Catullo (tratto compreso tra Viale Parini e l’accesso al Parcheggio Palacongressi), viale Emilia, viale Giuseppe Verdi.
 
 

RISCALDAMENTO

Nel periodo dal 01/10/2024 al 31/03/2025, in tutto il territorio comunale, il divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “3 stelle” e focolari aperti o che possono funzionare aperti.

 

Durante la stagione termica 2024-25, in tutto il territorio comunale l’obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive.

 

Le seguenti misure, da applicarsi invece in via strutturale per tutto l’anno:

  • il divieto di installare nuovi generatori a biomassa legnosa per riscaldamento a uso civile con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “5 stelle”;
  • l’obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l’obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;
  • l’obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento. Sono esclusi gli esercizi commerciali e gli edifici dotati di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l’isolamento termico degli ambienti.
 
 

ABBRUCIAMENTI

Nel periodo dal 01/10/2024 al 31/03/2025, in tutto il territorio comunale:

 

  • il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio (ad eccezione dei barbecue). In deroga al divieto, sono consentiti due eventi, promossi o autorizzati dall’amministrazione comunale, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali, nel caso in cui non siano state attivate le misure emergenziali o i provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e alle condizioni previste dall’articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69;
  • il divieto di abbruciamento ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e dell’articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, dei residui vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall’Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;
  • al divieto di cui al punto 4.2 sono previste deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030, per l’abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l’area su cui si pratica l’abbruciamento non sia raggiungibile dalla “viabilità ordinaria”, come di seguito specificato:
       a) per soli due giorni totali nei mesi di marzo e ottobre di ciascun anno;
       b) esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall’Autorità fitosanitaria nei mesi di ottobre e marzo.
 
 

MISURE EMERGENZIALI

Nel periodo dal 01/10/2024 al 31/03/2025 l'adozione delle seguenti misure emergenziali, nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì), indichi la necessità di attivare le misure emergenziali, nell’ambito territoriale della provincia di Rimini, a partire dalla giornata seguente all’emissione del bollettino e fino al successivo giorno di controllo compreso:

  • ampliamento delle limitazioni alla circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30 di cui al punto 1 a tutti i veicoli diesel EURO 5;
  • divieto, in tutto il territorio comunale, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle”;
  • in tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto previste dalla normativa regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente. Sono esclusi dal divieto di spandimento dei liquami zootecnici di cui al presente punto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami, quelle con iniezione diretta al suolo e quelle specificate al paragrafo 11.1.3.7 della Relazione generale PAIR 2030.

Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione e pubblici avvisi.

 
 

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L'ORDINANZA


Data creazione pagina: 29 Ottobre 2024
Ultimo aggiornamento: 29 Ottobre 2024