Liberiamo L'Aria

Qualità dell'aria: limitazioni alla circolazione, misure emergenziali, riscaldamento domestico con legna e pellet.

Torna a Riccione dal 1 ottobre 2023 la manovra antinquinamento prevista dal Piano Integrato per la qualità dell’aria della Regione Emilia Romagna (PAIR 2020) che impone limiti al traffico e al riscaldamento a biomasse.

 

Tutte le informazioni sono sul sito web Liberiamo l’aria, con i dati in tempo reale (bollettini aggiornati ogni lunedì e mercoled' e venerdì).

 

ORDINANZA COMMISSARIALE N. 27 DEL 29/09/2023

LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DINAMICA PRIVATA E REGOLAMENTAZIONE IMPIANTI A BIOMASSA LEGNOSA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RICCIONE

PERIODO 1 GENNAIO 2023 – 30 APRILE 2024

 

Il comune di Riccione con propria ordinanza n. 27/2023 recepisce le misure per il miglioramento della qualità dell’aria previste dalla nuova normativa

 
Liberiamo L'Aria
 
 

LIMITAZIONI

Il divieto di circolazione nell’area del centro abitato di Riccione, nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì comprese nei periodi sotto indicati, nella fascia oraria 8.30 – 18.30, dei seguenti veicoli: 

  • veicoli Benzina Euro 0 (pre euro), Euro 1 ed Euro 2
  • veicoli Gpl/benzina o Metano/benzina Euro 0 (pre euro) ed Euro 1
  • veicoli diesel Euro 0 (pre euro), Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4, anche se dotati di filtro antiparticolato
  • ciclomotori e motocicli Euro 0 (pre euro) ed Euro 1

Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è sospeso nei giorni festivi di:

  • mercoledì 01/11/2023
  • venerdì 08/12/2023
  • lunedì 25/12/2023
  • martedì 26/12/2023
  • lunedì 01/01/2024
  • lunedì 01/04/2024
  • mercoledì 25/04/2024

DOMENICHE ECOLOGICHE

TUTTE LE DOMENICHE comprese nel periodo dal 01/10/2023 – 30/04/2024, nella fascia oraria 8.30 – 18.30, dei seguenti veicoli:

  • veicoli Benzina Euro 0 (pre euro), Euro 1 ed Euro 2
  • veicoli Gpl/benzina o Metano/benzina Euro 0 (pre euro) ed Euro 1
  • veicoli diesel Euro 0 (pre euro), Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4, anche se dotati di filtro antiparticolato
  • ciclomotori e motocicli Euro 0 (pre euro) ed Euro 1

Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è sospeso nelle giornate di domenica

  • domenica 24/12/2023
  • domenica 31/12/2023
  • domenica 31/03/2024

BIOMASSE

Dal 01/10/2023 – 30/04/2024, in tutto il territorio comunale, nelle unità immobiliari dotate di sistema di riscaldamento multicombustibile, è vietato l’uso di combustibili solidi per il riscaldamento ad uso civile (legna, pellet, cippato, altro):

  • nei generatori di calore, con potenza nominale fino a 500kW, alimentati a biomasse combustibili solide, con classe di prestazione emissiva inferiore a 3 stelle così come definite dal decreto del Ministero dell’Ambiente 7 novembre 2017 n.186;
  • nei focolari/camini tradizionali aperti o che possono funzionare aperti;

Nei generatori di calore a pellet, di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, è obbligatorio utilizzare pellet certificato da un Organismo di certificazione accreditato, conforme alla Classe A1 della norma UNI EN ISO 17255-2:2014;

MISURE EMERGENZIALI

Dal 01/01/2023 al 30/04/2023 l'adozione delle seguenti misure emergenziali a partire dal giorno successivo al giorno di controllo (che corrisponde al luned, mercoledì e vernerdì, nel caso in cui il lunedì o giovedì siano festivi, primo giorno lavorativo successivo sabato escluso), nel caso in cui il bollettino emesso da ARPAE, nel medesimo giorno di controllo, dovesse evidenziare, nell'ambito territoriale della Provincia di Rimini, il superamento continuativo del valore limite giornaliero per il PM10 nei 3 giorni, si applicano le seguenti misure emergenziali:

  • ampliamento delle limitazioni alla circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30 a tutti i veicoli diesel EURO 5
  • divieto di utilizzo di biomasse (legna, pellet, cippato, altro) nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), dotate di riscaldamento multi combustibile
  • vietate tutte le combustioni all’aperto (falò, barbecue …), comprese le operazioni di bruciatura di sterpaglie, residui di potatura e simili e scarti di vegetali di origine agricola
  • divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe; sono escluse dalle limitazioni le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo
  • la temperatura negli ambienti di vita riscaldati non deve superare i seguenti valori massimi:
    - 19°C (+ 2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili (E1), a uffici ed assimilabili (E2), ad attività ricreative e di culto ed assimilabili (E4), ad attività commerciali ed assimilabili (E5), ad attività sportive (E6);
    - 17°C (+ 2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili (E8); Sono esclusi dalle limitazioni ospedali, cliniche e case di cura ed assimilabili (E3), edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili (E7).

Le misure emergenziali restano in vigore fino al successivo giorno di controllo di ARPAE incluso (lunedì e giovedì o, nel caso in cui il lunedì o giovedì siano festivi, primo giorno lavorativo successivo sabato escluso): ARPAE con il bollettino può comunicare il rientro ad una situazione di “nessun allerta”, o confermare l’allerta.

Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione e pubblici avvisi.

ABBRUCIAMENTI

Su tutto il territorio comunale dal 01/01/2023 al 30/04/2023 il divieto di abbruciamento dei residui vegetali,ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria.
Nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria, è prevista la deroga a tale divieto per soli due giorni complessivi nei mesi di ottobre, marzo e aprile, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno. La deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

 

Le modalità con cui dovranno essere condotti e modificati gli abbruciamenti in deroga sopra citati sono riportate nell’allegato 2 della Delibera di Giunta Regionale n. 189 del 15/02/2021.

AREE INTETESSATE DALL'ORDINANZA

L'Area del centro abitato del Comune di Riccione in cui si applica il divieto di circolazione di cui alla presente Ordinanza è individuata nella planimetria costituente l’allegato 1 ed è costituita da:


CENTRO STORICO esattamente rappresentato nella planimetria
Sono esclusi dal divieto di circolazione i seguenti tratti di viabilità al fine di consentire l’accesso ai parcheggi scambiatori di Piazza dell’Unità, P.le Giorgio Amendola ed alle strutture di ricovero/cura e scuole:
- Corso Fratelli Cervi dall’intersezione con i Viali Derna al Viale Frosinone;
- Viale Diaz da Corso Fratelli Cervi all’intersezione con i Viali Minghetti e Arimondi;
- Viale Ceccarini da Corso Fratelli Cervi all’intersezione con i Viali Rusconi e Machiavelli.


ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) esattamente costituita da:
- Viale Ceccarini dal sottopasso FF.SS. fino all’intersezione con il Lungomare;
- Viale Dante nel tratto da Viale Ceccarini all’intersezione con il Viale Fogazzaro;
- Viale Virgilio da Viale Ceccarini all’intersezione con il Viale Fogazzaro;
- Viale Ippolito Nievo nel tratto da Viale Ceccarini a Piazzale Curiel;
- Viale Gramsci nel tratto da Viale Ceccarini al Viale Corridoni.

ESCLUSIONE DAL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti e possono sempre circolare:

Provvedimenti del Comune di Riccione

 
PROGETTO MOVE-IN
 

Le limitazioni resteranno in vigore fino al 31 dicembre. A partire da gennaio 2023, per i veicoli soggetti alle limitazioni,è entrato in vigore anche il nuovo sistema Move-In (Monitoraggio dei veicoli inquinanti), un servizio che, tramite installazione di una black box, consente ai veicoli soggetti alle limitazioni di percorrere un numero di km annui fissato in base alla categoria e alla classe emissiva del veicolo (non durante le misure emergenziali e le domeniche ecologiche). Sono previste premialità in chilometri aggiuntivi per i mezzi che adottano uno stile di guida più sostenibile.
Il nuovo sistema si aggiungerà alla manovra ordinaria che, da gennaio, introdurrà nuove limitazioni per i diesel Euro 4 ed Euro 5.

 
 

DISPOSIZIONI IN CAMPO AGRONOMICO

Circolare esplicativa della Regione Emilia Romagna in ordine alle tecniche di distribuzione degli effluenti ammesse dalle disposizioni per la tutela della qualità dell’aria di cui alla DGR n. 1412 del 25/09/2017 e DGR n. 33 del 13/01/2021.

Le disposizioni per la tutela della qualità dell’aria attualmente in vigore prevedono, fra le diverse misure da attivare dal 1° ottobre al 30 aprile in caso di previsione di superamento del valore limite giornaliero del PM10, il divieto di spandimento dei liquami zootecnici.

Tale misura emergenziale è stabilita dalle seguenti deliberazioni:

  • DGR 1412/2017, punto 1, lettera d), punto iv. “iv. divieto di spandimento dei liquami zoo-tecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo”;
  • DGR 33/2021, punto 1, lettera g) “g) estensione dell’applicazione della misura emergen-ziale di divieto di spandimento dei liquami zootecnici stabilita al punto 1, lettera d), punto iv) del dispositivo della DGR 1412/2017, a tutti i Comuni delle zone Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893), fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoc-caggio, verificato dall’autorità competente al controllo”.

Si ritiene opportuno, con la presente circolare, fornire alcuni chiarimenti tecnici in merito al con-cetto di “liquami zootecnici” ed alle tecniche ammissibili per lo spandimento degli stessi.

Per “liquami zootecnici” si intendono i materiali definiti nel regolamento regionale 3 del 15/12/2017 all’articolo 2 comma 1 lettere h) e w), come di seguito specificato:

  • liquami: effluenti di allevamento non palabili;
  • materiali assimilati ai liquami, se provenienti dall’attività di allevamento:
    • liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
    • liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
    • deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
    • frazioni non palabili derivanti dal trattamento di effluenti d’allevamento (Allegato I, tabella 2, del RR n. 3/2017);
    • liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
    • acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti so-stanze pericolose;
    • eventuali residui di alimenti zootecnici.
  • digestato non palabile: digestato tal quale, frazioni chiarificate del digestato assimilati al li-quame.

Per le tecniche di spandimento ammesse in situazioni emergenziali per la qualità dell’aria, si ritiene opportuno integrare l’elenco stabilito dalla DGR 1412/2017, che prevede siano sempre consentite l’iniezione diretta al suolo e l’interramento immediato contestuale alla distribuzione, con l’utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull’appezzamento.

Si chiarisce che le tecniche di spandimento ammesse, in quanto assimilabili a quelle sopra citate in termini di contenimento delle emissioni di ammoniaca in atmosfera, sono:

  • Fertirrigazione con liquami diluiti (contenuto in sostanza secca minore del 2%) e frazione liquida chiarificata generata dal trattamento di separazione meccanica dei liquami e del digestato. Sono ammesse la microirrigazione (a goccia) e la subirrigazione;
  • Spandimento a bande, operato da barre orizzontali provviste di tubi rigidi terminanti con una scarpetta metallica di distribuzione a contatto con la superficie del suolo, cd. trailing shoe;
  • Su colture in atto, inclusi i prati, iniezione superficiale a solchi aperti e a solchi chiusi, con solchi realizzati da erpici a denti o a dischi e liquame distribuito all’interno dei solchi;
  • Iniezione diretta a solchi chiusi a profondità superiore ai 10 cm
 

Materiale infromativo


Bando per la sostituzione di impianti di riscaldamento civile a biomassa Regione Emilia Romagna



Data creazione pagina: 29 Settembre 2016
Ultimo aggiornamento: 04 Marzo 2024