ORDINANZA N. 157 DEL 28 SETTEMBRE 2006
OGGETTO:ORDINANZA PER IL CONTROLLO DEI GAS DI SCARICO DEGLI AUTOVEICOLI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 07/07/1998 E DELL’ART. 7 DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA.
I L S I N D A C O
Visto il D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della strada” e segnatamente l’art. 7, il quale, tra l’altro, dispone che, nei centri abitati, i Comuni possono, con Ordinanza del Sindaco, limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinanti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale;
Visto il D.P.R. n.495 del 16/12/1992 “Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada” e successive integrazioni e modifiche;
Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti del 28 febbraio 1994 (in G.U. 05/03/1994 n. 53) “Individuazione delle imprese abilitate ai controlli delle emissioni inquinanti”;
Visto che i parametri di riferimento per l’accettabilità delle emissioni sono indicati dal D.M. 05/02/1996 del Ministero dei Trasporti “Prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione ai sensi della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 92/55/CEE” (come modificato per effetto del D.M. 07/08/2000) ;
Visto il D.M. n.628 del 23/10/96 “Regolamento recante norme per l’approvazione e l’omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi” e Circolari n.88/95, successiva del 06/09/99, n. 6247/698/99 (protocollo MCTCNET) e n.6902/604 del 04.08.2000;
Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente n.163 del 21/04/1999 “Regolamento recante norme per l’individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione alla circolazione”, in applicazione dell’art.3 della Legge n°413 del 04/11/97;
Vista la direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 7/07/1998 che disciplina l’emanazione dei provvedimenti di limitazione della circolazione in relazione alle condizioni generali d’inquinamento atmosferico.
Visto il Decreto Ministeriale n.60 del 02/04/2002 (recepimento direttiva 1999/30/CE relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle di piombo, e direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per benzene e monossido di carbonio);
Visto il Decreto Legislativo 8 agosto 2000 n. 267, ed in particolare l’art. 50.
Considerato che la Regione Emilia Romagna, le Province e i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti hanno stipulato in data 03/10/05 il quarto Accordo di Programma sulla qualità dell’aria “Per la gestione dell’emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al DM 02/04/2002, n°60”, in cui tra l’altro impegna i soggetti sottoscrittori ad attuare le procedure per il controllo annuale per i gas di scarico (“Bollino Blu”) di tutti i veicoli di proprietà dei residenti sul territorio regionale;
Richiamato il documento sul tema della qualità dell’aria denominato “Strumenti operativi per l’applicazione delle misure urgenti per combattere l’ inquinamento da PM10 prodotto dal trasporto in Provincia di Rimini” approvato in data 26/09/05 dalla Conferenza provinciale dei Sindaci, in cui tra l’ altro veniva condivisa l’adozione del “Bollino Blu “su scala provinciale;
Dato atto che la Provincia di Rimini, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 77 del 05/04/2005, ha inserito il Comune di Riccione fra le zone del territorio provinciale a rischio di episodi acuti d’inquinamento atmosferico.
Dato atto di quanto contenuto e concordato, a livello provinciale, con il “Protocollo d’intesa per il Bollino Blu” sottoscritto dal Comune di Riccione in data 26.01.2006, in riferimento alle modalità tecniche, economiche e di gestione dell’operazione “Bollino Blu”, in ottemperanza alla Direttiva 7 luglio 1998.
Visto che il “Protocollo d’intesa per il Bollino Blu” è stato ratificato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 22 del 14.02.2006.
Verificata l’esistenza nel Comune di Riccione e nella Provincia di Rimini di una rete, di officine autorizzate, sufficiente per l’effettuazione dei controlli su tutti gli autoveicoli in circolazione nel centro abitato.
Dato atto dei ricorrenti episodi di superamento dei valori limiti per la protezione della salute fissati dall’ Unione Europea, configurandosi pertanto un pericolo potenziale per la popolazione.
I N V I T A
I proprietari di autoveicoli, a garantire la costante manutenzione dei dispositivi di alimentazione e combustione dei veicoli, in modo da limitare, al minor livello possibile, la qualità di inquinanti nei gas di combustione, provvedendo in tal caso mediante l’esecuzione dei necessari interventi di manutenzione.
O R D I N A
E’ interdetta, a far data dal 01.10.2006, con l’apposizione della necessaria segnaletica, la circolazione dinamica degli autoveicoli su tutto il territorio comunale di Riccione, che non siano in grado di garantire la corrispondenza delle emissioni in atmosfera dei gas di scarico ai limiti richiamati dall’art. 2 del Decreto Ministero dei trasporti 5 febbraio 1996 riportante “Prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione ai sensi della Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 92/55 CEE”(come modificato per effetto del D.M. 7 Agosto 2000).
Si precisa che, al fine di garantire un percorso graduale nella fase di prima applicazione del presente provvedimento, le sanzioni si applicheranno a partire dal 01.01.2007.
MODALITA’ PER OTTENERE IL BOLLINO BLU
La corrispondenza ai limiti fissati dall’art. 2 del citato Decreto del Ministero dei Trasporti del 05/02/1996 e successive integrazioni e modifiche dovrà essere dimostrata, a seguito di specifico controllo delle emissioni dei gas di scarico, da effettuare presso le officine autorizzate (individuate da apposito contrassegno esposto all’esterno dei locali indicante “officina autorizzata controllo gas di scarico”), tramite l’esibizione di un bollino autoadesivo di colore blu valido su tutto il territorio nazionale, conforme al modello previsto nel Decreto Ministeriale 28.02.1994, da applicare, in modo visibile, sul parabrezza dell’autoveicolo interessato e mediante il possesso di idonea certificazione rilasciata dalla autofficina (stampata prodotta dall’analizzatore) da conservare sull’autoveicolo per tutto il periodo di validità ed esibito a richiesta dei competenti organi di controllo.
Il rilascio del Bollino blu viene effettuato in sede di prima revisione (allo scadere del 4°anno di vita del veicolo) e successivamente ogni anno:
Secondo la seguente tabella esplicativa:
Il Bollino blu va fatto in concomitanza con la prima revisione.
Il Bollino blu va fatto prendendo come riferimento la data dell’ultima revisione come segue:
DATA ULTIMA REVISIONE
BOLLINO BLU
01/10/2004 – 30/09/05
Fare il bollino in sede di revisione
01/10/05-30/09/06
Fare il bollino nel mese di scadenza dell’ultima revisione.
Revisione ogni 2 anni.
Bollino blu ogni 6 mesi.
Gli autoveicoli in possesso della certificazione del bollino blu potranno essere assoggettati comunque ad ulteriori provvedimenti restrittivi in materia circolatoria anche in via precauzionale.
ESCLUSIONI DALL’OBBLIGO
Sono esclusi dagli obblighi previsti dalla presente Ordinanza le seguenti categorie di veicoli:
DISPOSIZIONI PER LE AUTOFFICINE
L’attestazione dell'avvenuto controllo, consistente in un certificato intestato (stampata prodotta dall’analizzatore) in cui siano riportati, anche manualmente: la data del controllo, l’ora di inizio e fine dello stesso, la targa del veicolo ed i valori delle emissioni inquinanti rilevate, nonché i seguenti dati aggiuntivi, da utilizzarsi ai fini statistici di ARPA (art.5, ultimo comma, Direttiva 7 luglio 1998):
Dati del veicolo:
Cilindrata
Anno di immatricolazione
Carburante primario
Km totalizzati percorsi
Comune domicilio proprietario
Numero bollino rilasciato
ed un bollino autoadesivo di colore blu, conforme all'allegato del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n° 28.02.94, valido su tutto il territorio nazionale. Il bollino, punzonato nel mese del controllo, sarà applicato sul parabrezza dell'autoveicolo interessato e ben visibile. Il certificato (stampata prodotta dall’analizzatore) andrà conservato insieme alla carta di circolazione.
“Bollino blu” e certificato, costituiscono l’attestazione del contenimento delle emissione entro i limiti previsti;
Autoveicoli a benzina
€ 12,50 comprensivo di bollino- IVA compresa
Autoveicoli diesel
€ 15,00 comprensivo di bollino- IVA compresa
Autoveicoli diesel non autovetture
€17,50 comprensivo di bollino- IVA compresa
Autoveicoli con doppia alimentazione benzina/gas (metano e GPL)
€15,00 comprensivo di bollino- IVA compresa
Autoveicoli a benzina immatricolati prima del 01/01/88
€10,00 comprensivo di bollino (semestrale)- IVA compresa
Autoveicoli diesel immatricolati prima del 01/01/88
€12,50 comprensivo di bollino (semestrale)-IVA compresa
Autoveicoli diesel non autovetture immatricolati prima del 01/01/88
€15,00comprensivo di bollino (semestrale)-IVA compresa
Autoveicoli con doppia alimentazione benzina/gas (metano e GPL) immatricolati prima del 01/01/88
€12,50comprensivo di bollino (semestrale)-IVA compresa
Nei costi sopra richiamati non sono compresi eventuali interventi di manutenzione dei veicoli
che risultassero non a norma.
Resta altresì inteso che l'utente, ricevuta l'informazione di eventuali anomalie, abbia il diritto di rivolgersi, per gli interventi di riparazione o messa a punto, presso imprese di propria fiducia.
Ove gli interventi vengano effettuati dalla stessa impresa che effettuerà il controllo, l'utente pagherà una sola volta (è quindi compreso il secondo controllo dopo gli interventi di riparazione o messa a punto).
Le imprese concessionarie sono tenute alla produzione del certificato analitico (stampata prodotta dall’analizzatore) in duplice copia delle concentrazioni dei gas di scarico.
L’utente non sarà soggetto a pagare le prestazioni di verifica dei gas di scarico in tali occasioni, ma il solo costo del “Bollino blu”(€. 1,50) in quanto tale operazione di controllo è ricompresa nella tariffa per le procedure del Dipartimento dei Trasporti Terrestri per quanto riguarda la revisione periodica dell’autoveicolo.
SANZIONI
Per l’inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento sono previste le seguenti sanzioni amministrative:
Le sanzioni saranno comminate dai Comuni firmatari su proposta dell’ARPA.
Le autofficine autorizzate alla revisione degli autoveicoli ai sensi dell’Art. 80 del Nuovo Codice della strada che incorreranno in eventuali inadempimenti del presente atto verranno segnalati per le irregolarità riscontrate al competente ufficio Provinciale del D.T.T.
INCARICA
Il Dirigente del Settore Polizia Municipale di provvedere alla apposizione della segnaletica necessaria a dare esecuzione al presente provvedimento;
DISPONE
- Che la presente Ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati anche attraverso gli organi di informazione al fine di garantirne la tempestiva divulgazione;
- Che la presente Ordinanza sia notificata a:
Dirigente Settore Ambiente del Comune di Riccione
Dirigente Settore Polizia Municipale del Comune di Riccione
Dirigente Settore Patrimonio del Comune di Riccione
- Che il presente provvedimento sia comunicato a:
Prefetto di Rimini;
Questore di Rimini;
Comandante Provinciale Arma dei Carabinieri;
Comandante Gruppo Guardia di Finanza di Rimini;
Comandante Provinciale Corpo Forestale;
Presidente della Provincia di Rimini;
Sindaci dei Comuni della Provincia di Rimini;
Direttore dell’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri;
Direttore della Sezione Provinciale di Rimini dell’A.R.P.A.;
Hera S.p.a.;
Geat S.p.a. di Riccione;
Ministero dei Lavori Pubblici;
Ministero dell’Ambiente;
Presidente della Regione Emilia-Romagna;
Associazioni di categoria delle autofficine;
Associazioni dei Consumatori.
AVVISA
Che a norma dell’Art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ed entro 120 giorni mediante Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.
Che gli atti relativi al presente procedimento sono depositati nell’archivio del Settore Ambiente ove chiunque ne potrà prendere visione.
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo, ai termini di legge, con la pubblicazione all’Albo Pretorio, ed esplica le limitazioni qui contenute sulla circolazione dinamica a far tempo dalla apposizione della necessaria segnaletica.
Dalla Residenza Municipale
Lì, 28 Settermbre 2006
IL SINDACO Daniele Imola
(Firmato)