Sanzioni e Pagamenti (Polizia Locale Sede di Riccione)

Pagamento sanzioni elevate dal personale della Polizia Locale di Riccione
 
 
 

Consente di verificare lo stato del Verbale di accertamento, vedere l'immagine autovelox o vistared ed effettuare i pagamenti online attraverso la piattaforma PagoPA per i verbali elevati nel territorio comunale di Riccione.

Pagamento sanzioni elevate dal personale della Polizia Locale di Riccione

Pagamento su accertamento di violazione

L’accertamento di violazione (l’avviso trovato sul parabrezza dell’autovettura) non costituisce contestazione o notificazione di un verbale, ma può essere considerato l’inizio del procedimento sanzionatorio a carico del proprietario del veicolo. Quest’avviso può essere pagato, entro 5 giorni dalla data di accertamento, senza aggravio di spese nella misura del minimo edittale ridotto del 30%, trascorso tale termine il verbale sarà notificato alla residenza del proprietario del veicolo, con l’aggiunta delle spese di procedura e le spese di notifica.

Avverso l’accertamento non è possibile proporre ricorso che sarà proponibile solamente dopo la notifica del verbale.

Prima di effettuare il pagamento è necessario verificare che i dati riportati sull’avviso di violazione corrispondano: data dell’accertamento, targa e tipo del veicolo.

 

Pagamento su verbale notificato o contestato direttamente sul posto

Quando il verbale di contestazione è notificato tramite posta o contestato direttamente da parte dell’agente operante, può essere pagato dal 1° al 5° giorno in misura ridotta con lo sconto del 30%, dal 6° al 60° giorno dalla notifica per una somma pari al minimo della sanzione prevista, devono essere aggiunte le spese di notifica e le spese di procedura, se indicate. Sempre nel termine di 60 giorni dalla data di notifica del verbale, se non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta, può essere proposto ricorso al Prefetto o in alternativa entro 30 giorni dalla notifica del verbale al Giudice di Pace.

 

Modalità di pagamento

  • presso un Ufficio Postale utilizzando l’avviso di accertamento o verbale di contestazione;
  • presso una Tabaccheria/Ricevitoria del lotto convenzionata, utilizzando l’avviso di accertamento o verbale di contestazione;
  • sul sito o con le app della propria Banca attraverso il canale dedicato al PagoPA.

 

Scaduto il termine di 5 giorni non è più possibile effettuare il pagamento dell'avviso di accertamento, ma si dovrà attendere la notifica del verbale di contestazione al proprietario del veicolo.

 

Scaduto il termine di 60 giorni dalla notifica e/o contestazione, é possibile effettuare il pagamento online utilizzando la pagina dedicata > cliccando qui inserendo i dati richiesti.

Con le stesse modalità sopra descritte é possibile effettuare altresì pagamenti integrativi.

 
QR Code

E' possibile inolte effettuare i pagamenti online attraverso la piattaforma PagoPA utilizzando la pagina dedicata > cliccando qui e inserendo i dati che verranno richiesti, oppure con il QR Code che trovi sull'avviso di accertamento o verbale utilizzando le varie app di pagamento. 

PagoPA è il nuovo sistema che permette di effettuare i pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi in Italia. Per saperne di più clicca qui.

 

Cosa fare se il veicolo è stato sottoposto a sequestro per mancata copertura assicurativa

  • PAGAMENTO DELLA SANZIONE: la sanzione amministrativa è ridotta alla metà quando l’assicurazione del veicolo sia resa operante entro 30 gg. dalla scadenza indicata sulla polizza. Se il pagamento avviene entro 5 gg. dalla contestazione la sanzione sarà decurtata di un ulteriore 30% ( le due riduzioni sono cumulabili).

 

  • EVENTUALE DEMOLIZIONE: la sanzione amministrativa è altresì ridotta della metà quando entro 30 gg. dalla contestazione della violazione l’interessato esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tal caso l’interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi, esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento, presso l’organo accertatore, di una cauzione pari all’intero importo della sanzione. Ad avvenuta demolizione certificata, l’organo accertatore restituisce la cauzione decurtata dell’importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. Anche in questo caso, se le suddette operazioni avvengono entro 5 gg. dalla contestazione, la sanzione sarà decurtata di un ulteriore 30%.

 

  • DISSEQUESTRO: quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione ed esibisce la polizza assicurativa valida per almeno 6 mesi ed il pagamento delle eventuali spese di recupero, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto ( conducente, proprietario o persona da lui delegata).  Quindi occorre presentarsi presso l’ufficio verbali del Comando in intestazione sito in viale Empoli 31, Riccione (RN) dalle 10:30 alle 12:30 dal lunedì al venerdì e il giovedì dalle 15:30 alle 17:00 muniti di valido documento di riconoscimento ed eventuale delega del proprietario con relativa fotocopia del suo documento d’identità fronte-retro, ricevuta del pagamento e certificato di assicurazione.

 

  • EVENTUALE CAMBIO DEL LUOGO DI CUSTODIA: Successivamente all’affidamento del veicolo su strada, è possibile chiedere un cambio del luogo di custodia per la cui procedura l’avente diritto dovrà recarsi presso gli uffici del Comando di Polizia a cui appartiene l’organo accertatore e compilare apposito modulo di richiesta.
 

Rateazione Verbali ai sensi art. 202-bis C.d.S.

Per poter usufruire di dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti su sanzioni al CdS è necessario rispettare i seguenti limiti e condizioni:

  • l'istanza e deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione;
  • la rateazione può essere concessa solo per ogni verbale con il quale sia stata contestata una o più violazioni per un importo superiore a 200 euro;
  • può avvalersi della facoltà della rateazione chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione ISEE, non superiore a euro 10.628,16.
 

Rateazione Ruoli Esattoriali

Per poter usufruire di dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti su sanzioni al C.d.S. iscritte a Ruolo è necessario rispettane i seguenti limiti e condizioni stabilito dal Regolamento generale delle Entrate del Comune di Riccione:

 

Per debiti di natura tributaria, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo od entrata, nonché delle disposizioni di cui al DPR. 29/9/1973 n. 602 e D.Lgs. 26.2.1999, n. 46, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda, presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e secondo lo schema di seguito riportato:

a) su istanza del debitore, quando lo stesso si trova in “temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria;
b) la particolare situazione di difficoltà finanziaria deve essere autocertificata dal debitore;
c) l’importo da porre in rateizzazione deve essere superiore ad euro 100,00;
d) la rata minima non deve essere inferiore a 50,00 euro;
e) - da euro 100,01 fino a euro 1.000,00 da due fino a dodici rate mensili;
- da euro 1.000,01 fino a euro 3.000,00 fino a diciotto rate mensili;
- da euro 3.000,01 fino a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili
- da euro 6.000,01 fino a euro 20.000,00 fino a trentasei rate mensili;
- da euro 20.000,01 fino a settantadue rate mensili;
f) per importi superiori ad euro 26.000,00 l’accoglimento della istanza è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa avente i requisiti di legge;
g) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
h) decadenza del beneficio concesso dopo espresso sollecito di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nello stesso periodo di rateazione;
i) applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi specifiche o, in mancanza, nel modo seguente:

1) nella misura dell’interesse legale, se la rateizzazione è riferita a tributi, oneri di urbanizzazione, rette scolastiche o a somme diverse da rette scolastiche, con maturazione giorno per giorno;
2. Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
3. abrogato
4. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il responsabile delle singole entrate.
5. Il Dirigente del settore competente in materia di Entrate può derogare, con opportuna e documentata motivazione, alle disposizioni del presente regolamento.

  • Per la fase coattiva il Comando della Polizia Locale di Riccione si avvale della società ASPES S.p.A, sita a Pesaro (Pu), via Mameli, 15. Contatti: tel. 0721.372443/425, fax. 0721639194, mail. riscossionecoattiva@aspes.it. Pec. aspes@legalmail.it.

 

 Regolamento generale delle Entrate del Comune di Riccione

 
 

 

Data creazione pagina: 24 Febbraio 2015
Ultimo aggiornamento: 07 Febbraio 2024