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bollino blu

 

 

ORDINANZA N. 157                                                       DEL   28 SETTEMBRE 2006

 

 

OGGETTO:ORDINANZA PER IL CONTROLLO DEI GAS DI SCARICO DEGLI AUTOVEICOLI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 07/07/1998 E DELL’ART. 7 DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA.

 

 

I L   S I N D A C O

 

 

 

Visto il D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della strada” e segnatamente l’art. 7, il quale, tra l’altro, dispone che, nei centri abitati, i Comuni possono, con Ordinanza del Sindaco, limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinanti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale;

 

Visto il D.P.R. n.495 del 16/12/1992 “Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada” e successive integrazioni e modifiche;

 

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti del 28 febbraio 1994 (in G.U. 05/03/1994 n. 53) “Individuazione delle imprese abilitate ai controlli delle emissioni inquinanti”;

 

Visto che i parametri di riferimento per l’accettabilità delle emissioni sono indicati dal D.M. 05/02/1996 del Ministero dei Trasporti “Prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione ai sensi della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 92/55/CEE” (come modificato per effetto del D.M. 07/08/2000) ;

 

Visto il D.M. n.628 del 23/10/96 “Regolamento recante norme per l’approvazione e l’omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi” e Circolari n.88/95, successiva del 06/09/99, n. 6247/698/99 (protocollo MCTCNET) e n.6902/604 del 04.08.2000;

 

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente n.163 del 21/04/1999 “Regolamento recante norme per l’individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione alla circolazione”, in applicazione dell’art.3 della Legge n°413 del 04/11/97;

 

Vista la direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 7/07/1998 che disciplina l’emanazione dei provvedimenti di limitazione della circolazione in relazione alle condizioni generali d’inquinamento atmosferico.

 

Visto il Decreto Ministeriale n.60 del 02/04/2002 (recepimento direttiva 1999/30/CE relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle di piombo, e direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per benzene e monossido di carbonio);

 

Visto il Decreto Legislativo 8 agosto 2000 n. 267, ed in particolare l’art. 50.

 

Considerato che la Regione Emilia Romagna, le Province e i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti hanno stipulato in data 03/10/05 il quarto Accordo di Programma sulla qualità dell’aria “Per la gestione dell’emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al DM 02/04/2002, n°60”, in cui tra l’altro impegna i soggetti sottoscrittori ad attuare le procedure per il controllo annuale per i gas di scarico (“Bollino Blu”) di tutti i veicoli di proprietà dei residenti sul territorio regionale;

 

Richiamato il documento sul tema della qualità dell’aria denominato “Strumenti operativi per l’applicazione delle misure urgenti per combattere l’ inquinamento da PM10 prodotto dal trasporto in Provincia di Rimini” approvato in data 26/09/05 dalla Conferenza provinciale dei Sindaci, in cui tra l’ altro veniva condivisa l’adozione del “Bollino Blu “su scala provinciale;

 

Dato atto che la Provincia di Rimini, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 77 del 05/04/2005, ha inserito il Comune di Riccione fra le zone del territorio provinciale a rischio di episodi acuti d’inquinamento atmosferico.

 

Dato atto di quanto contenuto e concordato, a livello provinciale, con il “Protocollo d’intesa per il Bollino Blu” sottoscritto dal Comune di Riccione in data 26.01.2006, in riferimento alle modalità tecniche, economiche e di gestione dell’operazione “Bollino Blu”, in ottemperanza alla Direttiva 7 luglio 1998.

 

Visto che il “Protocollo d’intesa per il Bollino Blu” è stato ratificato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 22 del 14.02.2006.

 

Verificata l’esistenza nel Comune di Riccione e nella Provincia di Rimini di una rete, di officine autorizzate, sufficiente per l’effettuazione dei controlli su tutti gli autoveicoli in circolazione nel centro abitato.

 

Dato atto dei ricorrenti episodi di superamento dei valori limiti per la protezione della salute fissati dall’ Unione Europea, configurandosi pertanto un pericolo potenziale per la popolazione.

 

I N V I T A

 

I proprietari di autoveicoli, a garantire la costante manutenzione dei dispositivi di alimentazione e combustione dei veicoli, in modo da limitare, al minor livello possibile, la qualità di inquinanti nei gas di combustione, provvedendo in tal caso mediante l’esecuzione dei necessari interventi di manutenzione.

 

O R D I N A

 

E’ interdetta, a far data dal 01.10.2006, con l’apposizione della necessaria segnaletica, la circolazione dinamica degli autoveicoli su tutto il territorio comunale di Riccione, che non siano in grado di garantire la corrispondenza delle emissioni in atmosfera dei gas di scarico ai limiti richiamati dall’art. 2 del Decreto Ministero dei trasporti 5 febbraio 1996 riportante “Prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione ai sensi della Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 92/55 CEE”(come modificato per effetto del D.M. 7 Agosto 2000).

 

Si precisa che, al fine di garantire un percorso graduale nella fase di prima applicazione del presente provvedimento, le sanzioni si applicheranno a partire dal 01.01.2007.

 

MODALITA’ PER OTTENERE IL BOLLINO BLU

 

La corrispondenza ai limiti fissati dall’art. 2 del citato Decreto del Ministero dei Trasporti del 05/02/1996 e successive integrazioni e modifiche dovrà essere dimostrata, a seguito di specifico controllo delle emissioni dei gas di scarico, da effettuare presso le officine autorizzate (individuate da apposito contrassegno esposto all’esterno dei locali indicante “officina autorizzata controllo gas di scarico”), tramite l’esibizione di un bollino autoadesivo di colore blu valido su tutto il territorio nazionale, conforme al modello previsto nel Decreto Ministeriale 28.02.1994, da applicare, in modo visibile, sul parabrezza dell’autoveicolo interessato e mediante il possesso di idonea certificazione rilasciata dalla autofficina (stampata prodotta dall’analizzatore) da conservare sull’autoveicolo per tutto il periodo di validità ed esibito a richiesta dei competenti organi di controllo.

 

Il rilascio del Bollino blu viene effettuato in sede di prima revisione (allo scadere del 4°anno di vita del veicolo) e successivamente ogni anno:

  • nell’anno in cui è prevista la revisione biennale obbligatoria dell’autoveicolo, il Bollino blu viene rilasciato insieme a questa, in automatico;
  • nell’anno in cui non è prevista la revisione, il Bollino blu viene rilasciato a seguito del controllo dei gas di scarico, che il proprietario del veicolo farà eseguire nello stesso mese in cui è stata eseguita l’ ultima revisione.

 

Secondo la seguente tabella esplicativa:

  1. Auto immatricolate da      meno di 4 anni:

Il Bollino blu va fatto in concomitanza con la prima revisione.

 

  1. Auto immatricolate da più di 4 anni :

Il Bollino blu va fatto prendendo come riferimento la data dell’ultima revisione come segue:

 

DATA ULTIMA REVISIONE

BOLLINO BLU

01/10/2004 – 30/09/05

Fare il bollino in sede di   revisione

01/10/05-30/09/06

Fare il bollino nel mese   di scadenza dell’ultima revisione.

 

  1. Auto immatricolate prima del 1988:

Revisione ogni 2 anni.

Bollino blu ogni 6 mesi.

 

 

Gli autoveicoli in possesso della certificazione del bollino blu potranno essere assoggettati comunque ad ulteriori provvedimenti restrittivi in materia circolatoria anche in via precauzionale.

 

ESCLUSIONI DALL’OBBLIGO

 

Sono esclusi dagli obblighi previsti dalla presente Ordinanza le seguenti categorie di veicoli:

  • i veicoli registrati come storici;
  • gli autoveicoli immatricolati ai sensi dell’art.138 del D.Lgs. 30/04/92 n° 285 ed altri autoveicoli con targa non civile in genere;
  • gli autoveicoli omologati ai sensi della Direttiva Comunitaria 91/441 e successivi aggiornamenti immatricolati da non oltre 4 anni;
  • i veicoli a trazione elettrica;
  • i veicoli con targa estera;
  • autoveicoli di proprietà di persone non residenti sul territorio provinciale;
  • i veicoli d’epoca e di interesse collezionistico, ai sensi dell’art.60 del Decreto Legislativo n° 285 del 30.04.1992;
  • i veicoli adibiti a mezzo di soccorso e veicoli adibiti ad interventi di emergenza dei vigili del fuoco;
  • i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso il conducente, autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, i taxi, le autoambulanze, i veicoli adibiti a noleggio con conducente e i veicoli atipici;
  • ciclomotori e motocicli.

 

DISPOSIZIONI PER LE AUTOFFICINE

  1. Le officine autorizzate che si impegnano al rispetto del protocollo d’intesa dovranno esporre all’esterno dei propri locali apposito contrassegno conforme al modello allegato alla Direttiva 07.07.1998.
  2. I valori massimi per le emissioni, ai sensi del Decreto Ministero dei Trasporti 5 febbraio 1996, cui le ditte di autoriparazione aderenti dovranno ammettere nella fase di messa a punto degli autoveicoli, sono quelli sotto riportati nelle apposite disposizioni CEE in materia vigenti al momento del rilascio del “Bollino blu”.
  3. Il controllo si intende superato positivamente se effettuato con le modalità previste dalla normativa vigente e nei limiti di valori indicati nel precedente punto: in caso contrario si dovrà provvedere alla ripetizione del controllo fino ad esito favorevole, dopo i necessari interventi di manutenzione.

L’attestazione dell'avvenuto controllo, consistente in un certificato intestato (stampata prodotta dall’analizzatore) in cui siano riportati, anche manualmente: la data del controllo, l’ora di inizio e fine dello stesso, la targa del veicolo ed i valori delle emissioni inquinanti rilevate, nonché i seguenti dati aggiuntivi, da utilizzarsi ai fini statistici di ARPA (art.5, ultimo comma, Direttiva 7 luglio 1998):

 

Dati del veicolo:

Cilindrata

Anno di   immatricolazione

Carburante primario

Km totalizzati percorsi

Comune domicilio   proprietario

Numero bollino   rilasciato

ed un bollino autoadesivo di colore blu, conforme all'allegato del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n° 28.02.94, valido su tutto il territorio nazionale. Il bollino, punzonato nel mese del controllo, sarà applicato sul parabrezza dell'autoveicolo interessato e ben visibile. Il certificato (stampata prodotta dall’analizzatore) andrà conservato insieme alla carta di circolazione.

“Bollino blu” e certificato, costituiscono l’attestazione del contenimento delle emissione entro i limiti previsti;

  1. Le tariffe sono fissate nei valori massimi come riportato nella seguente tabella:

 

Autoveicoli a benzina

€ 12,50 comprensivo di bollino- IVA   compresa

Autoveicoli diesel

€ 15,00 comprensivo di bollino- IVA   compresa

Autoveicoli diesel non autovetture

€17,50 comprensivo di bollino- IVA   compresa

Autoveicoli con doppia alimentazione   benzina/gas (metano e GPL)

€15,00 comprensivo di bollino- IVA   compresa

Autoveicoli a benzina immatricolati   prima del 01/01/88

€10,00 comprensivo di bollino   (semestrale)- IVA compresa

Autoveicoli diesel immatricolati   prima del 01/01/88

€12,50 comprensivo di bollino   (semestrale)-IVA compresa

Autoveicoli diesel non autovetture   immatricolati prima del 01/01/88

€15,00comprensivo di bollino   (semestrale)-IVA compresa

Autoveicoli con doppia alimentazione   benzina/gas (metano e GPL) immatricolati prima del 01/01/88

€12,50comprensivo di bollino   (semestrale)-IVA compresa

 

Nei costi sopra richiamati non sono compresi eventuali interventi di manutenzione dei veicoli

che risultassero non a norma.

Resta altresì inteso che l'utente, ricevuta l'informazione di eventuali anomalie, abbia il diritto di rivolgersi, per gli interventi di riparazione o messa a punto, presso imprese di propria fiducia.

Ove gli interventi vengano effettuati dalla stessa impresa che effettuerà il controllo, l'utente pagherà una sola volta (è quindi compreso il secondo controllo dopo gli interventi di riparazione o messa a punto).

  1. Nel caso di revisione periodica programmata dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri-D.T.T. (ex Motorizzazione Civile), il “Bollino blu”, nell’anno della revisione dell’autoveicolo, dovrà essere rilasciato dalle imprese autorizzate alla revisione ai sensi dell’art. 80 D.L. 30/04/92 n.285, con il pagamento di €. 1,50 IVA compresa.

Le imprese concessionarie sono tenute alla produzione del certificato analitico (stampata prodotta dall’analizzatore) in duplice copia delle concentrazioni dei gas di scarico.

L’utente non sarà soggetto a pagare le prestazioni di verifica dei gas di scarico in tali occasioni, ma il solo costo del “Bollino blu”(€. 1,50) in quanto tale operazione di controllo è ricompresa nella tariffa per le procedure del Dipartimento dei Trasporti Terrestri per quanto riguarda la revisione periodica dell’autoveicolo.

 

SANZIONI

 

 

Per l’inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento sono previste le seguenti sanzioni amministrative:

  • da Euro 71 a Euro 286 da pagarsi entro 60 giorni ai sensi dell’Art. 7, comma 13, del D. Lgs. 285/92, per inosservanza del divieto di circolazione, fermo restando gli aggiornamenti previsti dalla normativa vigente.
  • ai sensi dell’Art. 8 della Direttiva 07/07/1998, le autofficine saranno tenute a pagare entro 60 gg. Euro 258,00 per la riscontrata mancata effettuazione periodica dei controlli previsti per le apparecchiature e/o l’accertato rilascio dell’attestato ad autoveicoli non idonei a seguito della non corretta effettuazione del controllo e/o riscontro di gravi inadempienze alle indicazioni operative stabilite; inoltre, si procederà alla sospensione per tre mesi dall’attività per le autofficine inadempienti e alla revoca dell’autorizzazione e cancellazione dall’elenco delle imprese abilitate ai controlli in caso di recidiva nell’ambito dei 3 anni; l’autofficina trovata non in regola dovrà restituire all’ARPA i bollini e il contrassegno relativo alla autorizzazione.

Le sanzioni saranno comminate dai Comuni firmatari su proposta dell’ARPA.

Le autofficine autorizzate alla revisione degli autoveicoli ai sensi dell’Art. 80 del Nuovo Codice della strada che incorreranno in eventuali inadempimenti del presente atto verranno segnalati per le irregolarità riscontrate al competente ufficio Provinciale del D.T.T.

 

INCARICA

 

Il Dirigente del Settore Polizia Municipale di provvedere alla apposizione della segnaletica necessaria a dare esecuzione al presente provvedimento;

 

DISPONE

 

- Che la presente Ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati anche attraverso gli organi di informazione al fine di garantirne la tempestiva divulgazione;

 

- Che la presente Ordinanza sia notificata a:

Dirigente Settore Ambiente del Comune di Riccione

Dirigente Settore Polizia Municipale del Comune di Riccione

Dirigente Settore Patrimonio del Comune di Riccione

 

- Che il presente provvedimento sia comunicato a:

Prefetto di Rimini;

Questore di Rimini;

Comandante Provinciale Arma dei Carabinieri;

Comandante Gruppo Guardia di Finanza di Rimini;

Comandante Provinciale Corpo Forestale;

Presidente della Provincia di Rimini;

Sindaci dei Comuni della Provincia di Rimini;

Direttore dell’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri;

Direttore della Sezione Provinciale di Rimini dell’A.R.P.A.;

Hera S.p.a.;

Geat S.p.a. di Riccione;

Ministero dei Lavori Pubblici;

Ministero dell’Ambiente;

Presidente della Regione Emilia-Romagna;

Associazioni di categoria delle autofficine;

Associazioni dei Consumatori.

 

 

AVVISA

 

 

Che a norma dell’Art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ed entro 120 giorni mediante Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

Che gli atti relativi al presente procedimento sono depositati nell’archivio del Settore Ambiente ove chiunque ne potrà prendere visione.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo, ai termini di legge, con la pubblicazione all’Albo Pretorio, ed esplica le limitazioni qui contenute sulla circolazione dinamica a far tempo dalla apposizione della necessaria segnaletica.

 

Dalla Residenza Municipale

Lì, 28 Settermbre   2006

IL SINDACO Daniele Imola

(Firmato)

 

 

 

Data creazione pagina: 23 Febbraio 2015
Ultimo aggiornamento: 04 Marzo 2015